Trasporto illecito di rifiuti e confisca del mezzo a cura dell'Ing. Mozzillo Antonio

Il trasporto illecito di rifiuti è sanzionabile con la fattispecie dell’art. 256, come attività esercitata senza prescritta
autorizzazione all’esercizio.
Anche l’unico trasporto occasionale di rifiuti non autorizzato contempla la configurazione del reato previsto dall’art. 256 del d.lgs. 152 del 2006, riguardante, in via ordinaria e sull’intero territorio nazionale, l’attività di gestione di rifiuti non autorizzata (e quindi anche l’attività di trasporto). Tale reato, infatti ha natura di reato istantaneo e solo eventualmente abituale, in quanto si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica, senza che sia necessaria un’attività svolta con i requisiti della continuatività e stabilità di sorta. Di seguito si riporta estratto normativo con le varie ipotesi di reato e le relative sanzioni accessorie concernenti in particolar modo la “confisca del mezzo”.


Art. 256. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiutipericolosi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.


260-ter. Sanzioni amministrative accessorie. Confisca
1. All’accertamento delle violazioni di cui ai commi 7 e 8 dell’articolo 260-bis, consegue obbligatoriamente la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l’attività di trasporto dei rifiuti di
mesi 12, nel caso in cui il responsabile si trovi nelle situazioni di cui all’art. 99 c.p. o all’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti.

3. All’accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell’articolo 260-bis, consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo di mesi 12 del veicolo utilizzato dal trasportatore. In ogni caso restituzione del veicolo sottoposto al fermo amministrativo non può essere disposta in mancanza dell’iscrizione e del correlativo versamento del contributo.

4. In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, è sempre disposta la confisca del veicolo e di
qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che gli stessi che appartengano, non fittiziamente a persona estranea al reato.


A tal riguardo conviene precisare che l'art. 240 c.p., nel disciplinare l'istituto della confisca stabilisce che la misura non si applica se le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o ne sono il prodotto, il profitto o ne costituiscono il prezzo appartengano a persona estranea al reato, da intendersi quest'ultima come persona in totale buona fede, che non abbia partecipato alla commissione del reato o ai profitti che ne sono derivati e che non abbia, con comportamento negligente, favorito l'uso indebito della cosa.