Raccolta e trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi con la sola categoria 5 a cura dell'Ing. Mozzillo Antonio
Ai sensi dei commi 7 e 10 dell’articolo 212 del D. Lgs. 152/06, come sostituiti dall’articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 205/10 e della Circolare a chiarimento n. 240 del 09/02/2011 dell’albo nazionale gestori ambientali prevedono che:
“Le imprese e gli enti iscritti al ’Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi (categoria 5) sono esonerati dall’obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi (categoria 4)a condizione che la quantità complessiva dei rifiuti che si intendono trasportare non comporti variazione della classe per la quale sono iscritti.
In base alle suddette disposizioni legislative il Comitato Nazionale ha specificato che le imprese iscritte nelle categorie 4 e 5 possono richiedere la cancellazione dalla categoria 4 e il passaggio nella categoria 5 delle tipologie di rifiuti non pericolosi e dei relativi veicoli autorizzati.
Qualora le quantità di rifiuti complessivamente considerate dovessero superare quelle previste dalla classe di iscrizione nella categoria 5, è necessario richiedere il passaggio alla classe superiore, con il conseguente obbligo di adeguamento dei requisiti e della Polizza ambientale”