Osservazioni e precisazioni in merito agli adempimenti antincendio negli impianti di recupero rifiuti a cura dell'Ing. Mozzillo

Con l’entrata in vigore delle linee Guida regionali, sono stati elencati i requisiti minimi che deve possedere un impianto di recupero rifiuti e le prescrizioni da osservare (fermo restando la specificità dei diversi ambiti autorizzativi e tipologia impiantistica da valutare caso per caso), in conformità ed in aderenza alla disciplina in tema di prevenzione incendi di cui agli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 139/2006, nonché alle altre fonti normative gestionali in campo ambientale.

Con riferimento a tale adeguamento, di seguito si analizzano alcune perplessità e si formulano alcuni quesiti in merito agli adempimenti che gravano sul responsabile dell’attività, ai sensi del DPR 151/2011, in funzione dell’attuale condizione dell’impianto e dello status del procedimento da attivare.

L’Allegato I al DPR 1 agosto 2011 n. 151 non indica gli impianti di trattamento dei rifiuti quali attività soggette al controllo dei VVF sotto una specifica voce ma a seconda delle lavorazioni e dei materiali gestiti con le diverse attività di recupero si fa riferimento a varie attività.

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività principali da considerare:
• Attività n. 12 (Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3);
• Attività n. 13 (Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori distributori rimovibili di carburanti liquidi);
• Attività n. 70 (Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg).

La DGRC 223/2019 fino a questo punto non ha fornito grandi novità, in quanto nei provvedimenti ambientali già esercenti (AUA, Art. 208, procedure semplificate, ec…) vi erano già riportate le prescrizioni di talune attività già ricadenti nel campo di applicazioni del DPR 151/2011, con evidenti restrizioni gestionali in termini quantitativi di rifiuti gestiti per la categoria soggetta; inoltre nello stesso allegato al DGRC 223/2019 si precisa che al di là dei diversi ambiti autorizzativi le attività sottoposte a nuova valutazione da parte dei VVF sono prevalentemente di categoria almeno B, per le quali si rende necessario un esame del progetto, volto ad evidenziare l'osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite l'individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi (Paragrafo 4, pag. 10, All. DGRC 223/2019).

La DGRC 223/2019 lascia forti perplessità anche in merito all’applicazione delle prescrizioni di prevenzione antincendio da inserire negli atti autorizzativi riguardanti la messa in esercizio degli impianti di trattamento rifiuti (Paragrafo 6, All. DGRC 223/2019).

A riguardo si precisa innanzitutto che l’elenco delle “belle promesse e belle speranze” diramato nell’ All. DGRC 223/2019 riporta per la maggioranza dei casi, prescrizioni, indicazioni operative e strutturali che dovrebbero già di per se essere applicate da ogni impianto di recupero rifiuto in quanto disciplinate dai singoli Decreti ministeriali (vedi procedure semplificate) e laddove più restrittivi, dai regolamenti Regionali (art. 208, A.I.A., ecc), si consideri inoltre che procedimenti ambientali caratterizzati dall’unicità del titolo si avvalgono di sub-procedimenti e singoli pareri anche in materia di edilizia e urbanistica, per cui una prescrizione in ottemperanza alla delibera DGRC 223/2019 potrebbe non trovare applicazione strutturale negli impianti in cui precedentemente alla delibera stessa, possedevano i requisiti impiantistici previsti dai DM e dalle normative di settore.

A titolo di esempio si analizzano le seguenti prescrizioni contenute nella DGRC 223/2019
➢Prevedere apposita vasca dedicata di raccolta delle acque di spegnimento di eventuali incendi, debitamente dimensionata in ragione dell’estensione dell’impianto; ovvero, per gli impianti già esistenti, in caso di impossibilità tecnica, adeguamento in ampliamento delle vasca di raccolta delle acque meteoriche per la seguente finalità….
Partiamo col dire che non tutti gli impianti recupero rifiuti sono soggetti al comparto autorizzativo dello scarico delle acque, si prenda come esempio un A.U.A con abilitazione all’esercizio solamente per il comparto acustica e gestione rifiuti e si pensi a semplici capannoni industriali di circa 300 mq con attività esclusivamente al coperto. Come rendere fattibile questa prescrizione? Siamo sicuri che questa prescrizione vada applicata indifferentemente se si tratti di un impianto recupero rottami ferrosi o se si tratta di un impianto stoccaggio carta e cartone?

➢ ……………………………. Tra le diverse aree di stoccaggio, devono essere previste corsie e /o corridoi con funzione di fasce tagliafuoco, con ampiezza minima di mt. 3,5 ( m. 5 per il deposito di rifiuto imballato) e comunque sufficienti per consentire l’intervento dei mezzi dei VV. F. e l’accessibilità su tre lati; Ritornando alla tipologia di impianto precedentemente descritta a titolo di esempio, come prevedere queste ampiezze? Come rendere strutturalmente fattibile un lay-out già autorizzato di dimensioni cosi ridotte con gli accorgimenti della delibera?


Dunque in primo luogo resta da capire il campo di applicazione certo della presente normativa, in quanto a mio modesto parere sorgono i seguenti dubbi applicativi:

1. Gli Impianti non soggetti a nessuna delle attività previste dall’Allegato 1 al DPR 151/2011 devono ottemperare indistintamente comunque a tutte le prescrizioni contenute nella delibera DGRC 223/2019? O sarebbe opportuno valutare caso per caso gli ambiti applicativi delle stesse in funzione della tipologia di impianto?

2. Gli impianti assoggettati ad una delle attività previste dall’Allegato 1 al DPR 151/2011 ma di categoria A (esempio: 13.1.A impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione) per il quale non è previsto l’esame di progetto, necessitano comunque di esame di progetto con procedura di modifica sostanziale del titolo ambientale esercente?


Proviamo a dare risposta con un analisi caso per caso coerentemente con ciò che prevedono le linee guida regionali di sicurezza antincendio ex art. 12 comma 4 quater L.R. 26 maggio 2016 n° 4 e DGRC 223/2019 nonché agli adempimenti di cui al DPR 151/2011 e in linea con quanto previsto dalla circolare Ministeriale Mattm 1121 del 21-01-2019.


1. Impianto in cui sono presenti attività di cui all’allegato I, indistintamente dalla categoria di progetto (A,B,C,…) al DPR 151/2011:

i. Attività in assenza di SCIA ai fini della sicurezza antincendio ed in assenza di valutazione favorevole del progetto antincendio

In questo caso devono svolgersi gli adempimenti di cui agli artt. 3 (richiesta valutazione progetto) e 4 (presentazione SCIA ai fini della sicurezza antincendio) del DPR 151/2011.
La progettazione e realizzazione degli interventi devono avvenire in conformità alle vigenti norme in materia di sicurezza antincendio emanate dal Ministero dell’Interno e/o ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e in applicazione alle linee guida regionali emanate con DGRC 223/2019 valutando le prescrizioni in ottemperanza alla delibera di volta in volta in funzione del livello di rischio, considerata la molteplicità e diversità degli impianti rifiuti.

ii. Attività in assenza di SCIA ai fini della sicurezza antincendio e con valutazione del progetto antincendio favorevole ma in assenza delle misure tecnico-gestionali di cui alle linee guida regionali (DGRC 223/2019).

In questo caso è necessario ripresentare la richiesta di valutazione del progetto, ai sensi dell’art. 3 del DPR 151/2011, con la previsione anche dell’adozione delle misure tecniche e/o gestionali di cui alle linee guida regionali (DGRC 223/2019). Ottenuto il preliminare parere favorevole del Comando, deve quindi prodursi la SCIA ai fini della sicurezza antincendio di cui all’art. 4 del medesimo DPR.

iii. Attività in assenza di SCIA ai fini della sicurezza antincendio e con valutazione favorevole del progetto antincendio, che preveda l’adozione anche delle misure tecniche e/o gestionali di cui alle linee guida regionali (DGRC 223/2019).

In questo caso deve prodursi, a lavori ultimati, la SCIA ai fini della sicurezza antincendio di cui all’art. 4 del DPR 151/2011.


2. Attività in presenza di SCIA ai fini della sicurezza antincendio ovvero Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, in corso di validità:

i. Adeguamento con modifiche sostanziali in materia di sicurezza antincendio che non comportano aggravio delle preesistenti condizioni di rischio incendio

In questo caso deve presentarsi nuova SCIA ai fini della sicurezza antincendio, di cui all’art. 4 del DPR 151/2011, ai sensi del comma 7 dell’art. 4 del DM Interno 7/08/2012; la documentazione progettuale, con le modifiche apportate per l’adozione anche delle misure tecniche e/o gestionali di cui alle linee guida regionali (DGRC 223/2019), dovrà essere allegata, insieme con la dichiarazione di non aggravio e con eventuali ulteriori dichiarazioni/certificazioni, alla “asseverazione”, a firma di tecnico abilitato.

ii. Adeguamento con modifiche sostanziali in materia di sicurezza antincendio, che comportano aggravio delle preesistenti condizioni di rischio incendio

In questo caso deve richiedersi, preliminarmente, la valutazione del progetto, di cui all’art. 3 del DPR 151/2011, che preveda l’adozione anche delle misure tecniche e/o gestionali di cui alle linee guida regionali (DGRC 223/2019), ottenuto il preliminare parere favorevole dal Comando, deve presentarsi, a lavori ultimati, la SCIA ai fini della sicurezza antincendio, di cui all’art. 4 del medesimo DPR.

iii. Adeguamento con modifiche non sostanziali in materia di sicurezza antincendio
In questo caso la documentazione progettuale, con l’adozione anche delle misure tecniche e/o gestionali di cui alle linee guida regionali (DGRC 223/2019), va prodotta in sede di presentazione della Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, di cui all’art. 5 del DPR 151/2011, ai sensi del comma 8 dell’art. 4 del DM Interno 7/08/2012.
Ai fini della valutazione del tipo di modifica (sostanziale con aggravio, sostanziale senza aggravio o non sostanziale), può farsi riferimento all’allegato IV al richiamato DM Interno 7/08/2012.

 

3. Impianto in cui non sono presenti attività di cui all’allegato I al DPR 151/2011
Nel caso di impianto in cui non sono presenti attività di cui all’allegato I al DPR 151/2011, si dovrà produrre dichiarazione, relativa a tale condizione di non assoggettabilità dell’attività agli adempimenti di cui al DPR 151/2011 e che preveda comunque l’adozione e il rispetto delle misure tecniche e/o gestionali di cui alle linee guida regionali (DGRC 223/2019) laddove applicativamente fattibili, a firma del legale rappresentante e resa nelle forme previste dalle vigenti norme in materia di autocertificazione.