Modalità semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non peric

DECRETO 1° FEBBRAIO 2018

In conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 123 della legge 4 agosto 2017 n. 124, il presente decreto definisce le modalità semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi e, in particolare, definisce le modalità di compilazione del formulario di identificazione rifiuti, nel caso di raccolta presso più produttori o detentori nell’ambito di un trasporto effettuato con lo stesso veicolo.

Il presente decreto si applica ai soggetti che esercitano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 5, decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 nonché ai soggetti iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali secondo le modalità semplificate di cui all’art. 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124.

Nel caso di raccolta presso più produttori o detentori svolta con lo stesso veicolo, i rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi sono accompagnati dal formulario di identificazione conforme al modello di cui all’allegato «A».

L’attività di raccolta sopra descritta deve, in ogni caso, concludersi nell’ambito della giornata in cui ha avuto inizio.

Il formulario di identificazione è compilato secondo le modalità indicate nell’allegato «B».

Durante l’attività di raccolta e trasporto di cui al comma 1, il trasportatore emette quattro copie del formulario di identificazione. Il trasportatore provvede a far compilare, datare e firmare a ciascun produttore o detentore le copie del formulario di identificazione. Una copia rimane presso l’ultimo produttore o detentore e le altre tre copie sono trattenute dal trasportatore. Le stesse sono controfirmate e datate in arrivo dal destinatario.

Nel formulario di identificazione ciascun produttore o detentore riporta, nell’ordine cronologico in cui è intervenuto, il proprio nominativo con relativo codice fiscale e l’indirizzo presso cui è stato effettuato il prelievo.

Una copia del formulario è conservata dal trasportatore e una dal destinatario; quest’ultimo provvede a restituire la quarta copia in originale all’ultimo produttore e a trasmettere, anche tramite posta elettronica certificata, una fotocopia del formulario agli altri produttori o detentori intervenuti.

Ogni soggetto intervenuto conserva la copia del formulario di identificazione per cinque anni.
I soggetti precedentemente individuati possono adempiere all’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico mediante la conservazione in ordine cronologico per cinque anni dei formulari di identificazione rifiuti.