Rottami ferrosi: AMBULANTI O NON???

Rottami ferrosi: AMBULANTI O NON???

Ancora una evoluzione nel campo dei rottami ferrosi.

Gli ultimi anni sono stati palcoscenico di una crescita esponenziale del fenomeno dei raccoglitori abusivi di rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non creando un connotato di forte impatto sociale, economico.

Oltre al danno economico sia per l’Erario sia per le aziende che operano in regola sia per i Comuni che vedono sottrarsi “preziosi” rifiuti dalle raccolte differenziate, vi è anche un rischio ambientale.

La legge 28 dicembre 2015 n. 211 prevede una nuova disposizione rubricata: “ disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali ( in G.U 18 gennaio 2016 n. 13 e che entra in vigore proprio oggi) che pone delle precisazioni sui doveri del produttore/detentore di rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che li conferisce a soggetti terzi e limita la possibilità di richiamare la deroga posta dall’art. 266 comma 5 del D.Lgs n. 152/06 in materia di commercio ambulante di rifiuti, cercando in questo modo di arginare tale fenomeno.

L’art. 30 della Legge 221/2015 prevede:

Art.30. Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi

  1. All’articolo 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
    «1-bis. Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all’articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta del presente decreto. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all’articolo 266, comma 5».

La prima parte della norma ricalca un principio già vigente e previamente previsto dall’art. 188 del D.Lgs n. 152/06 “ oneri dei produttori e dei detentori” e cioè che il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non sono tenuti a consegnare tali rifiuti UNICAMENTE a soggetti autorizzati ai sensi delle disposizioni generali sui rifiuti.

Si ricorda, poi, come in capo al produttore/detentore vi sia un onere di verifica delle autorizzazioni dei soggetti a cui consegna i rifiuti con la conseguenza che, in difetto, si configura l’ipotesi di responsabilità per il reato di illecita gestione dei rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo ( Cass. Pen. Sez III n. 29727/2013).

Quello che cambia è invece dettato nella seconda parte della norma in analisi. Infatti la disposizione precisa che “ alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all’art. 266 comma 5 D.Lgs n. 152/06”.

La norma prevede una deroga al regime generale dei rifiuti prevedendo che i soggetti che svolgono l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante, se abilitati allo svolgimento della attività medesima e limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio, l’esenzione dall’obbligo della comunicazione al catasto dei riufiuti ( art. 189 D.Lgs 152/06), della tenuta del registro di carico e scarico ( art. 190 D.Lgs 152/60), della tenuta e compilazione del F.I.R. ( art. 193 D.Lgs 152/06), dall’iscrizione all’Albo Nazione Gestori Ambientali ( art. 212 D.Lgs 152/06).

Già si noti che la norma di cui sopra sottolinea il fatto che i rifiuti debbano essere oggetto del proprio commercio escludendo già di per sé l’ambulante che va in giro a procurarsi gli stessi per poi rivenderli.

La disciplina di deroga posta dal comma 5 dell’art. 266 cit. non si confà ai raccoglitori itineranti di rifiuti che poi li vendono all’impianto di recupero o ai rottamatori i quali svolgono una attività del tutto diversa, assimilabile a quella del commerciante all’ingrosso:

L’attività di trasporto di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi consistenti in rottami ferrosi non rientra nella nozione di commercio ambulante come individuata dal menzionato d.lgs 114/98 ( v.d. Cass. Pen. 2864/2015).

Quindi possiamo dire che il divieto vi era già ma ci si trincerava dietro l’art. 266 comma 5 del D.Lgs 152/06 per farla franca.

Con l’ultimo intervento il legislatore toglie ogni possibilità di difesa, escludendo, pertanto, l’applicabilità della suddetta disciplina di deroga alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non: Pertanto chi raccoglie e trasporta tali rifiuti non potrà invocare l’art. 266 comma 5 D.Lgs n. 152/06 come scudo protettivo per la propria attività, con conseguente obbligo di iscrizione all’Albo Nazione Gestori Ambientali e tenuta del registro di carico e scarico e formulario dei rifiuti.

La norma detta pertanto un obbligo per chi vende tali rottami ferrosi.

Ma quale responsabilità per chi acquista rame e materiale ferroso e non dai raccoglitori?.

Se il raccoglitore deve essere iscritto all’Albo Nazione e deve tenere il registro di carico e scarico nonché il formulario dei rifiuti è ovvio che chi acquista non può non sapere o accertarsi della esistenza di tali requisiti.

In difetto, pur nella non espressa formulazione della norma al riguardo, pare possibile che colui che acquista possa subire un procedimento per concorso in illecita gestione dei rifiuti: ovviamente in tale processo tutto si discuterà in tema di colpa dell’acquirente dovendo dimostrare di essere incorso nell’errore non per sua negligenza.

 

ING. MOZZILLO ANTONIO

DE MICCO METALLI S.R.L.