Interpretazione e applicazione “il-logica” delle operazioni di recupero rifiuti a cura dell'Ing. Mozzillo Antonio

L' art. 183 del D.lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) alla lettera aa) definisce il concetto di stoccaggio, costituito dalle attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta.

Il quesito che manda in confusione continuamente i possessori delle autorizzazioni allo stoccaggio, riguarda la definizione delle operazioni che sono incluse nell' R13, ovvero cosà è possibile fare sul rifiuto con questa operazione.

Con la sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, n. 89 del 16 marzo 2016, è stato affermato che la cernita, la selezione, la frantumazione, la macinazione e la riduzione volumetrica dei rifiuti trovano pacificamente spazio nella voce R13, a differenza di quanto sosteneva la parte ricorrente secondo cui le operazioni preliminari di recupero andrebbero classificate come operazioni di recupero R12.
Si tratta di un tema dibattuto da anni, ove la dottrina si interroga sulla portata pratica della nota all’operazione R12. Per meglio comprendere, però, i termini della questione, si deve rammentare che ai sensi dell’art. 183, c. 1, lett. t), D.L.vo 152/06 (come modificato dal D.L.vo 205/10) per recupero si intende “qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale”.

Detto ciò, si prosegue ricordando che l’Allegato C alla Parte IV del D.L.vo 152/06 indica alla voce R12 “lo scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11”. Tale nozione non è mai stata modificata dall’entrata in vigore del D.L.vo 152/06 nel 2006; solo nel 2010, per effetto del recepimento della Direttiva Europea sui rifiuti alla voce R12 è stata aggiunta una nota secondo la quale “in mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essicazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11”. Premesso che l’uso del termine “scambio” è inappropriato a mio modo di vedere in quanto nelle fasi della gestione rifiuti lo scambio, rappresenta il passaggio di un rifiuto per un altro rifiuto., la nota aggiunta a questa voce non ha alcuna ragione d’essere; tutt’al più le indicazioni della nota si potrebbero ritenere riferite ad un “cambio” di rifiuti, inteso nel senso di “cambio della loro natura e/o stato fisico”, ma purtroppo – ancora oggi – non si registrano posizioni ufficiali di chiarimento. Tornando alla sentenza qui in commento, il TAR – come sopra anticipato – conclude che la cernita, la selezione, la frantumazione, la macinazione e la riduzione volumetrica dei rifiuti trovano spazio nella voce R13, e non in quella R12: ciò in quanto la nota ufficiale introdotta dal D.L.vo 205/10 (IV correttivo) alla voce R12 dell’All. C del D.L.vo 152/06 incide solo su quest’ultima e non comporta una riduzione del campo applicativo della voce R13. Pertanto, ciò consente agli operatori autorizzati in base ad essa di effettuare, laddove non siano disponibili altri codici R appropriati, tutte le operazioni di pre-trattamento necessarie.

La suddetta questione è stata successivamente affrontata nuovamente dalla Corte di Cassazione mediante sentenza n. 7160 del 15/02/2017, la quale ha annullato una sentenza emessa dal tribunale di Verona, avente per oggetto, l'attività di eliminazione della guina esterna dei cavi elettrici con mezzo meccanico, che secondo lo stesso Tribunale, non era da considerare un'attività rientrante tra quelle incluse nella messa in riserva ma un'attività di R4 ovvero riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici.

Invece la Suprema Corte ha affermato che l'attività di esportazione del rivestimento anche se compiuta con lavorazione meccanica costituisce dunque attività consentita nell'ambito della messa in riserva R13. Oltre alla suddetta attività, specifica del caso de quo, anche la cernita e la riduzione volumetrica rientrano nelle operazioni preliminari proprie dell'R13 alle quali vengono sottoposti i rifiuti prima di essere indirizzati verso il recupero R1-R12.

Le varie interpretazioni avute nel tempo, sulla corretta identificazione dell’operazione di recupero non devono confondere il gestore dell’impianto dall’attribuire l’esatto codice Cer al termine delle operazioni preliminari precedentemente descritte.

In particolar modo si elencano di seguito le procedure gestionali esatte per le annotazioni sul registro di carico e scarico delle operazioni preliminari di messa in riserva e recupero rifiuti:

➢ OPERAZIONE R13: operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essicazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione… con carico e scarico rifiuti nel magazzino con il medesimo codice Cer

➢ OPERAZIONE DA R1……A R9 (ESEMPIO R4): operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essicazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione… con carico e scarico rifiuti nel magazzino con codice Cer diverso (cambio codice in assenza dell’operazione di recupero preliminare R12), esempio: carico 170402 – scarico 191203

➢ OPERAZIONE R12: operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essicazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione… con carico e scarico rifiuti nel magazzino con diverso codice Cer