I reati ambientali a cura dell'Ing. Mozzillo Antonio

Fonti normative:

  • Direttiva 2004/35/CE
  • LEGGE 22 maggio 2015, n. 68
  • Legge 8 luglio 1986, n. 349

 

In soccorso alla normativa a tutela del bene ambiente, sia il codice penale che leggi speciali prevedono precise
fattispecie di reato e illeciti amministrativi, cui di recente si sono aggiunte altre specifiche previsioni ed
aggravanti grazie alla riforma del 2015 attraverso la Legge n. 68.
Il dlgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale, prevede specifiche figure di illeciti amministrativi e reati
(es: tutela penale dell'acqua, dell'aria, gestione, abbandono e traffico illecito di rifiuti, attività in difetto di
autorizzazione) e nella Parte sesta bis sanzioni amministrative e penali in materia ambientale.
La L. 68/2015 ha inserito nel Codice Penale (Libro Secondo) un nuovo Titolo, il VI-bis, interamente dedicato ai
delitti contro l’ambiente.

  • Le fattispecie di reato previste sono le seguenti:
  • Inquinamento ambientale
  • Disastro ambientale
  • Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
  • Impedimento del controllo
  • Omessa bonifica


Inquinamento ambientale
L'art. 452 bis c.p. sanziona chiunque cagiona abusivamente una compromissione o un deterioramento
significativi e misurabili delle acque, dell'aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo,
di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Pene più gravi sono previste quando l'inquinamento colpisce un'area naturale protetta o sottoposta a
vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico o in danno di specie animali o
vegetali protette.
L'art. 452 ter c.p., prevede che, se dall'inquinamento ambientale (art 452 bis), derivino la morte o lesioni
superiori a venti giorni non volute si applica la reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.
Se la lesione è grave, la reclusione varia da un minimo di tre a un massimo di otto anni; se è gravissima, da
quattro a nove anni; se ne deriva la morte, da cinque a dieci anni.
In caso di morte o lesioni di più persone o di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si
applica la pena prevista per il reato più grave, aumentata fino al triplo, anche se la reclusione non può
superare i vent'anni di durata.

Disastro ambientale
L'art. 452 quater che disciplina il disastro ambientale, prevede che, chiunque cagiona abusivamente un
disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Il reato di disastro ambientale si configura nelle seguenti ipotesi:

• alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
• alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione comporta oneri particolarmente elevati o
l'emanazione di provvedimenti eccezionali;
• offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della
compromissione, dei suoi effetti lesivi, del numero delle persone offese o esposte a pericolo.


Inquinamento e disastro ambientale colposi
L' art. 452 quinquies c.p prevede, per le ipotesi colpose dei reati di inquinamento e disastro ambientale,
pene diminuite da un terzo a due terzi, ulteriormente diminuite di un terzo se dalla commissione dei reati
colposi deriva il pericolo di inquinamento o disastro ambientale.


Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
A meno che il fatto costituisca più grave reato, l'art. 452 sexies del codice penale punisce con la reclusione da
due a sei anni e la multa da euro 10.000 a euro 50.000 "chiunque abusivamente cede, acquista, riceve,
trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di
materiale ad alta radioattività".
La pena è aumentata se dal fatto consegue il pericolo di compromissione o deterioramento:

• delle acque, dell'aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
• di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se poi il fatto mette in pericolo la vita o l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.
Impedimento del controllo

L'art. 452 septies punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, a meno che il fatto costituisca più
grave reato "negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi,
impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro,
ovvero ne compromette gli esiti".

Associazione a delinquere nei reati ambientali
Quando l'associazione per delinquere (art. 416) è diretta, in via esclusiva o concorrente, a commettere uno
dei reati ambientali previsti dal titolo VI bis, le pene previste dall'art. 416 sono aumentate. Quando poi
l'associazione di tipo mafioso (art. 416 bis) è finalizzata a commettere uno dei reati ambientali previsti dal titolo
VI bis o ad acquisire, gestire, controllare attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi
pubblici in materia ambientale, le pene previste dall'art. 416 bis sono aumentate. Le pene contemplate nelle due
ipotesi analizzate "sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o
incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale."

Aggravante ambientale ex art. 452 novies c.p.
Quando un reato è commesso per eseguire uno o più dei delitti ambientali previsti dal titolo VI bis c.p., dal dlgs.
n. 152/ 2006 o da altra disposizione a tutela dell'ambiente, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Se dal
fatto deriva invece la violazione di una o più disposizioni del dlgs n. 152/2006 o di altra legge che tutela
l'ambiente, la pena è aumentata di un terzo.

Ravvedimento operoso
Le pene previste per i delitti di cui al titolo VI bis c.p, per il delitto di associazione per delinquere (art. 416
c.p) aggravato ai sensi dell'art. 452 octies, per il delitto di cui all'art. 260 del dlgs. n. 152/2006 e successive
modificazioni, ex art. 452 decies c.p., sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di chi:

• si adopera per evitare che l'attività delittuosa produca conseguenze ulteriori o prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,
• provveda concretamente a mettere in sicurezza, bonificare e, ove possibile, ripristinare lo stato dei
luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti
• aiuta concretamente l'autorità di polizia o giudiziaria"nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione
degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti."

Nel caso in cui il giudice, su istanza dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di
primo grado, disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, mai non superiore a due anni e
prorogabile al massimo per un altro anno, per consentire il ravvedimento o il supporto alle indagini, la
prescrizione è sospesa.

Confisca ex art. 452 undecies c.p.
In caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p) per i delitti di inquinamento
ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del
controllo e associazione a delinquere per reati ambientali, è sempre ordinata la confisca del prodotto o del
profitto del reato o delle cose che servirono per commettere il reato, a meno che non appartengano a
persone estranee all'illecito penale.
La confisca non si applica quando l'imputato abbia efficacemente messo in sicurezza e, ove necessario, abbia
bonificato e ripristinato lo stato dei luoghi.

Ripristino dello stato dei luoghi
Ex art. 452 duodecies c.p., il Giudice, quando emette sentenza di condanna o pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p,
per uno dei reati ambientali del titolo VI bis c.p., ordina il recupero e, se tecnicamente possibile, il ripristino
dello stato dei luoghi, con obbligo di esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'art. 197
c.p., applicando, le disposizioni del titolo II della parte VI del dlgs n. 152/2006 in materia di ripristino
ambientale.

Omessa bonifica
Tranne i casi in cui il fatto costituisca più grave reato, secondo l'art. 452 terdecies c.p., chi è obbligato per
legge, per ordine del giudice o di un'autorità pubblica, ma non provvede a bonificare, ripristinare o
recuperare lo stato dei luoghi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 20.000
a euro 80.000.

Un’altra importante novità, introdotta dalla legge 68/2015, è quella della procedura di estinzione delle
contravvenzioni minori.
La Parte sesta-bis, in cui dagli artt. 318-bis e seguenti viene ricalcata la procedura prevista dal D.Lgs. 758/94 in
materia di estinzione delle contravvenzioni per la sicurezza e l’igiene sul lavoro.
Tale procedura si applica alle contravvenzioni ambientali che non abbiano cagionato danno o pericolo di
danno alle risorse ambientali, urbanistiche e paesaggistiche protette.
E’ una soluzione più vantaggiosa per i trasgressori, in quanto risulta più economica dell’oblazione, sospende il
procedimento penale e prevede l’estinzione della contravvenzione.
In buona sostanza, se la violazione accertata precedentemente è stata completamente eliminata, il
contravventore è ammesso al pagamento della sanzione pecuniaria pari ad un quarto del massimo edittale
previsto ed il procedimento penale si estingue automaticamente.