I 10 COMANDAMENTI PER UNA CORRETTA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI A cura dell’Ing. Mozzillo Antonio

Estratto normativo:
➢ PARTE QUARTA D.LGS. 152.06
Parte IV D.Lgs. 152-06
Parte IV D.Lgs. 152-06

In fase di esercizio, la responsabilità della gestione operativa dell’impianto è affidata ad un direttore tecnico in maniera consolidale al legale rappresentante, opportunamente formato e che abbia superato le verifiche di idoneità previste dall’art. 13, comma 1, del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 3 giugno 2014, n. 120, cui spettano i compiti di controllo a partire dalla fase di accettazione dei carichi nell’impianto, fino alla fase di trasporto all’eventuale successivo impianto di destinazione.
In ogni caso, al di là delle figure giuridicamente responsabili, al fine di una corretta gestione ambientale, in ogni impianto di recupero rifiuti dovrebbero essere rispettati ed eseguiti i seguenti comandamenti:
1. acquisire il relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti in ingresso inoltre, qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 preveda un CER “voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità";
2. in ingresso all’impianto siano accettati solo i rifiuti autorizzati e compatibili con la capacità in termini di trattamento e stoccaggio; inoltre siano accettati solo gli automezzi provvisti di regolare autorizzazione al trasporto dei rifiuti e regolare documentazione del mezzo e dell’autista per non incombere in una compartecipazione di gestione illecita (art. 256 T.U.A.)
3. i registri di carico e scarico siano tenuti in conformità a quanto stabilito dall’art. 190 del D.Lgs 152/06 e nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente Ente gestore del catasto;
4. in caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi o polverulenti o liquidi. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere smaltiti congiuntamente ai rifiuti in stoccaggio;
5. i rifiuti da sottoporre a eventuale trattamento all’interno dell’impianto, ovvero da avviare a impianti terzi, siano contraddistinti da un codice C.E.R., in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso e siano stoccati per categorie omogenee nelle rispettive aree dedicate dell’impianto, nel rispetto delle prescrizioni di legge e alle modalità indicate negli atti autorizzativi, per evitare incidenti dovuti alla possibile reazione di sostanze tra loro incompatibili e come misura per prevenire l'aggravarsi di eventuali eventi accidentali;
6. nella fase di abbancamento dei rifiuti nelle aree dedicate dell’impianto, non vengano effettuate miscelazioni se non quelle espressamente previste dalla legge ed autorizzate. E’ vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all’allegato G dell’allegato alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Trattandosi di impianto di solo stoccaggio è comunque vietata la miscelazione di rifiuti aventi natura, stato fisico e/o CER diversi;
7. i fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per un altezza superiore i 3 m. e i rifiuti infiammabili siano stoccati in modalità e quantità con quanto previsto dall’autorizzazione vigente e dalla normativa dei vigili del fuoco;
8. con riferimento alle tempistiche di stoccaggio dei rifiuti ed alla loro successiva destinazione si precisa che:
o i rifiuti non pericolosi sui quali viene operata la messa in riserva (R13) devono essere destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo dodici (12) mesi – (6 mesi per i pericolosi) dalla data di accettazione degli stessi nell’impianto;
o i rifiuti sui quali viene operato il deposito preliminare (D15) devono essere avviati alle successive operazioni di smaltimento entro massimo dodici (dodici) (6 mesi per i pericolosi) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell’impianto;
9. i rifiuti in uscita dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio (R13), se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell’allegato C relativo alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell’allegato B relativo alla Parte Quarta del D.Lgs.152/06.
10. Tempi entro cui eseguire le registrazioni dei movimenti di rifiuti (carico/scarico). L’art. 190 del D.Lgs. 152 cita chiaramente: “Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo”
Il rispetto di tale prescrizione è molto importante, anche perché l’infrazione relativa viene sanzionata con importi molto elevati : da € 2.600,00 (€ 1.040,00 se trattasi di rifiuti non pericolosi e < 15 dipendenti) a € 15.500,00. Inoltre per errori ripetuti più volte, le sanzioni si sommano. E si possono raggiungere cifre molto rilevanti.