Chiarimento normativo - Indicazione del peso sul fir in mancanza di un sistema di pesatura a cura dell'Ing. Mozzillo Antonio

L’art. 193, c. 1, D.L.vo 152/06 precisa che sul formulario di identificazione rifiuti devono essere indicati almeno i seguenti dati:
A. origine,
B. tipologia
C. quantità del rifiuto.
La Circ. GAB/DEC/812/98 del 4 agosto 1998, al p.to 1, lett. p) precisa che “le quantità vanno indicate in Kg oppure in litri. Nel caso in cui i rifiuti siano individuabili in termini di unità numeriche, l’indicazione delle “quantità” può essere espressa indicando anche il numero delle unità trasportate”.

Ciò significa che l’unità di misura indicata sul formulario può legittimamente essere solo in kg, litri o numero di colli (quest’ultima alquanto discutibile), mentre il volume non è preso in considerazione dalla normativa sopraccitata, infatti non si rinviene il relativo campo nel modello di formulario, dove la legge ha voluto ha detto, dove non ha voluto ha taciuto in difetto di norma esplicita sul punto, non si deve pertanto procedere ad interpretazioni estensive.

Resta comunque inteso che nel caso in cui per la natura del rifiuto o per l’indisponibilità di un sistema di pesatura si possano verificare variazioni di peso durante il trasporto o una non precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione, è necessario barrare la casella relativa alla voce “peso da verificarsi a destino”.